VENETO

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 5-04-1993

Norme in materia di sport e tempo libero

Art. 1
Finalità

1. La Regione promuove e valorizza le attività sportive, motorie, ricreative, nonchè le relative strutture e servizi, per la formazione e il pieno sviluppo della persona, attraverso la collaborazione degli enti locali, organismi statali, società e associazioni sportive.

Art. 2
Aree di intervento

1. La Regione, nell' ambito delle funzioni a essa attribuite dall' art. 56 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, interviene, in particolare, a favore di iniziative volte a:
a) promuovere attività sportive e ricreative motorie finalizzate alla socializzazione e alla promozione del benessere psicofisico;
b) promuovere l' attività motoria e sportivo - ricreativa dei soggetti portatori di handicap, anche concorrendo nelle spese per le necessarie attrezzature sportive;
c) promuovere l' attività motoria e sportivo - ricreativa degli anziani;
d) promuovere l' organizzazione di manifestazioni sportive e concorrere al sostegno di quelle di natura promozionale, agonistica e spettacolare;
e) promuovere la qualificazione e l' aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, avvalendosi anche degli istituti superiori di educazione fisica, della Scuola dello sport del Coni e delle università ;
f) favorire la preparazione di atleti nelle apposite scuole approvate dal Ministero della Pubblica Istruzione, anche mediante la partecipazione a enti, società , consorzi e unioni di comuni;
g) effettuare studi e ricerche, convegni e seminari, in materia di sport, divulgandone cultura e valori;
h) concorrere alla realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi e ricreativi, compresa l' impiantistica sportiva scolastica;
i) concorrere alla realizzazione di aree attrezzate con percorsi pedonali, podistici, ciclabili, a cavallo, velici, acquatici e sciistici;
l) promuovere e favorire rapporti di collaborazione tra enti gestori di impianti sportivi ed enti locali, federazioni sportive, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e associazioni sportive, al fine del migliore utilizzo degli impianti stessi;
m) sviluppare la presenza dell' associazionismo sportivo, assicurando servizi e strumentazioni di supporto all' attività delle società e dei gruppi sportivi;
n) promuovere e sostenere, in concorso con l' istituzione scolastica, l' organizzazione di corsi di aggiornamento sulle problematiche dell' attività sportiva e motoria per educatori degli asili nido, insegnanti di scuola materna, elementare e secondaria;
o) promuovere la pratica sportiva del personale militare e favorire l' utilizzo dell' impiantistica sportiva militare anche mediante apposite convenzioni;
p) favorire la partecipazione ai giochi della gioventù e studenteschi e a quelli organizzati dalla comunità di lavoro Alpe - Adria.

Art. 3
Destinatari dei contributi regionali

1. Per l' attuazione delle iniziative previste dall' art. 2 possono essere ammessi a contributo, in conto capitale o in conto interessi, i seguenti soggetti:
a) le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi;
b) il Coni, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, le loro rappresentanze regionali, nonchè i comitati promossi dagli stessi per le iniziative di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), l), m), n) e p);
c) le associazioni disciplinate dagli artt 12 e 36 del codice civile, aventi sede nella regione, dai cui statuti si evincano: prevalenti finalità sportive, ricreative e motorie, assenza di fini di lucro, e l' elezione democratica degli organi di direzione e di controllo, operanti da almeno un biennio per le iniziative di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), l), m);
d) gli enti morali che, senza fini di lucro, perseguono, anche indirettamente, finalità motorie e sportive, limitatamente alle iniziative di cui alle lettere a), b), c) h);
e) le università degli studi del Veneto e gli istituti superiori di educazione fisica, nonchè le scuole per atleti di cui alla lett. f) dell' art. 2 con sede nella regione, per le iniziative di cui alle lettere g) e n);
f) gli organismi rappresentativi a livello provinciale del Coni, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, per le iniziative di cui alle lettere b), c), e), h) e m);
g) gli enti gestori di impianti sportivi, per le iniziative di cui alla lettera l);
h) la federazione italiana sport disabili e società affiliate, per le iniziative di cui alle lettere b) e g);
i) le istituzioni scolastiche, per le iniziative di cui alla lettera p).

Art. 4
Domande

1. Le domande di contributo per le iniziative di cui all' art. 2 devono essere inoltrate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate dai seguenti documenti:
a) relazione dettagliata per ogni singola iniziativa, dalla quale emergono tempi, modalità di attuazione, obiettivi, destinatari;
b) preventivo delle spese e indicazione dei mezzi di finanziamento.
2. A integrazione di quanto previsto al comma 1, è richiesto:
a) per le iniziative di cui all' art. 2, lettera e): l' elenco dei docenti;
b) per le iniziative di cui all' art. 2), lettere h) e i): indicazione delle caratteristiche tecnico - funzionali dell' opera, la coerenza della localizzazione dell' intervento con gli strumenti urbanistici vigenti, disponibilità delle aree, descrizione della dotazione impiantistica generale dell' area territoriale contermine;
c) per le iniziative di cui all' art. 2, lettera m): relazione circostanziata sull' attività svolta nel biennio precedente, approvata dai competenti organi statutari, con l' indicazione delle spese di gestione e delle iniziative attuate;
d) per le iniziative di cui all' art. 2, lettera n): parere favorevole dell' autorità scolastica competente;
e) per le iniziative di cui all' art. 2, lettera 0): parere favorevole dell' autorità militare.

Art. 5
Programmazione degli interventi e criteri di riparto

1. A decorrere dal 1994, entro il mese di aprile, per le finalità di cui all' art. 1, la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dello sport di cui all' art. 9, sottopone all' approvazione del Consiglio regionale, un documento contenente gli indirizzi, gli obiettivi, e le priorità settoriali e territoriali da perseguire nel triennio successivo.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno la Giunta regionale, sulla base del documento di cui al comma 1 e sentita la Consulta regionale dello sport:
a) stabilisce l' ammontare complessivo per gli interventi di cui all' art. 2;
b) determina l' ammontare della somma a disposizione della Giunta per eventuali interventi di carattere straordinario.
3. L' ammontare complessivo degli interventi di cui alla lett. h) dell' art. 2 è determinato dalla Giunta regionale, sentite le province riunite in apposita conferenza.
4. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, lettera a), la Giunta regionale approva le graduatorie delle domande ammissibili e assegna i relativi contributi, avendo presente anche:
a) per gli impianti sportivi:
1) la rispondenza alle reali esigenze sportive del territorio, con riferimento anche alla sua vocazione turistica;
2) la carenza di strutture e riequilibrio tipologico delle discipline sportive;
3) l' adeguamento alle normative d' igiene, sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche;
4) il completamento degli impianti;
b) per le attività :
1) promozione della pratica motorio - sportiva dei giovani;
2) il sostegno di attività sportive svolte in aree particolarmente svantaggiate o non dotate di impianti.
5. Per la formazione delle graduatorie riguardanti l' assegnazione dei contributi agli enti locali, hanno titolo di preferenza quelli che:
a) nella gestione degli impianti e delle attività si avvalgono delle istituzioni di cui all' art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) al fine di conseguire un' ottimale gestione di impianti e attività , promuovono forme associative e di cooperazione ai sensi del Capo VIII della legge 8 giugno 10990, nº 142;
c) prevedono di realizzare le iniziative attraverso forme di collaborazione con scuole e associazioni.
6. Per la determinazione dei parametri tecnici degli impianti e delle attrezzature, oggetto di contribuzione, la Regione si avvale della consulenza tecnica del Coni ai sensi dell' art. 56 lett. b), del dpr 24 luglio 1977, n. 616.
7. In caso di rinuncia al contributo subentrano gli esclusi in ordine di graduatoria.
8. Salvo casi di forza maggiore debitamente documentata, i destinatari di contributo che non l' abbiano utilizzato, non possono ottenere finanziamenti nell' esercizio immediatamente successivo a quello considerato.
9. La Giunta regionale, ai fini della attività di programmazione di cui al comma 1, realizza, in collaborazione con il Coni, l' aggiornamento e l' elaborazione del censimento dell' impiantistica sportiva, delle società sportive e degli atleti che la utilizzano.

Art. 6
Contributi e garanzia fidejussoria

1. L' ammontare del contributo in conto capitale non può superare il 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
2. L' ammontare del contributo in conto interessi, anche sotto forma attualizzata, nell' ambito delle disponibilità di bilancio, non può superare il 50 per cento del tasso d' interesse convenuto per le operazioni di mutuo.
3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l' Istituto per il Credito sportivo e altri istituti di credito, per facilitare la concessione di mutuo a tasso agevolato per la realizzazione, la ristrutturazione, l' ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, sulla base di appositi piani volti a favorire il riequilibrio nel territorio della distribuzione dell' impiantistica sportiva.
4. I finanziamenti degli impianti e attrezzature sportive di cui al comma 3, richiesti da società sportive e da enti morali ammessi ai benefici della presente legge, possono essere garantiti, nel capitale e negli interessi, da fidejussione regionale. La fidejussione è subordinata alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della totale o parziale carenza di beni da offrire in garanzia e dalla precisazione delle risorse finaziarie con cui intende far fronte agli obblighi derivanti dal finanziamento.

Art. 7
Erogazioni di contributi

1. Salvo quanto previsto dall' art. 8. l' erogazione dei contributi concessi dalla Giunta regionale, ai sensi dell' art. 5, avviene:
a) per il 50%, a seguito della presentazione da parte degli interessi della dichiarazione che attesti l' avvio dell' iniziativa;
b) per il saldo, su prestazione di apposita relazione illustrativa dell' iniziativa svolta, contenente l' indicazione delle spese sostenute. La relazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell' anno successivo, a pena di decadenza del contributo.
2. In caso di decadenza o di mancata attuazione di iniziative per le quali è stato assegnato il contributo, la Giunta regionale dispone la revoca del contributo stesso, destinandolo a iniziative aventi i requisiti richiesti dalla presente legge, nel rispetto dell' art. 5, comma 7 e precedente al recupero delle somme eventualmente erogate.

Art. 8
Contributi per impianti sportivi

1. Per l' erogazione dei contributi riguardanti la realizzazione, l' ampliamento e il miglioramento degli impianti sportivi e ricreativi di cui alla lettera h) e la realizzazione delle aree attrezzate di cui alla lettera i) dell' art. 2, si applica quanto previsto all' art. 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine i beneficiari devono presentare entro 180 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
a) provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e di assunzione della spesa eccedente il contributo regionale concedibile, con indicazione del quadro economico di spesa;
b) parere favorevole del Coni.
2. Ove necessiti, per l' approvazione dei progetti e la loro realizzazione, si applicano le modalità e le procedure previste dall' art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dagli artt. 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono obbligati, per 10 anni, a mantenere la destinazione degli impianti realizzati, fatta salva l' autorizzazione dei mutamento da parte della Giunta regionale quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione stessa.

Art. 9
Consulta regionale per lo sport

1. E' istituita la Consulta regionale per lo sport.
2. La Consulta, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta dall' assessore regionale competente per materia o da un suo delegato che la presiede e da:
a) tre amministratori di enti locali, di cui uno in rappresentanza dei comuni designati dall' Anci, uno in rappresentanza delle comunità montane designato dall' Uncem e uno in rappresentanza delle province designato dall' Urpv;
b) il delegato regionale del Coni;
c) tre rappresentanti delle federazioni sportive nazionali di cui uno in rappresentanza della Fisd, designati dalla delegazione regionale Coni;
d) tre rappresentanti degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, riconosciuti dal Coni, maggiormente rappresentativi a livello regionale, tenuto conto del numero delle società sportive o ricreative motorie affiliate, del numero di tesserati e dell' attività svolta nell' ambito della Regione;
e) un rappresentante per ogni Istituto superiore di educazione fisica con sede nel Veneto;
f) il sovrintendente scolastico regionale o suo delegato;
g) un rappresentante della regione militare nord - est;
h) il dirigente del dipartimento sport e tempo libero.
3. La consulta, ove tratti di impiantistica sportiva, è integrata da un esperto designato dalla delegazione regionale del Coni.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale del dipartimento sport e tempo libero designato dal Presidente della Giunta regionale.
5. Alle riunioni della Consulta, possono partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri regionali che compongono la Commissione consiliare competente per materia.

Art. 10
Funzionamento e attribuzioni della Consulta regionale per lo sport

1. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura del Consiglio regionale.
2. La Consulta è convocata dal presidente ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l' intervento della metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.
3. I rappresentanti di enti e organismi che compongono la Consulta devono essere designati entro 60 giorni dalla data della richiesta di designazione.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, la Consulta può esercitare le proprie funzioni, purchè sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno.
5. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti validi e, in caso di parità , prevale il voto del Presidente.
6. La Consulta è organo di consulenza della Giunta regionale in materia di sport e tempo libero, con particolare riferimento alle iniziative legislative in materia e all' attività di programmazione di cui all' art. 5.
7. Ai componenti la Consulta compete, per ogni seduta il gettone di presenza previsto dall' art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, nonchè il rimborso delle spese di viaggio e di sostegno effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti previsti per i dirigenti regionali.

Art. 11
Non cumulabilità

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali.

Art. 12
Abrogazione

1. Sono abrogati:

1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 24 agosto 1979, n. 60;
OMISSIS
2. A partire dall' esercizio finanziario 1993 gli impegni assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate al comma 1, per i quali non siano ancora intervenute le relative liquidazioni ed erogazioni, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 13006 di nuova istituzione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione degli impianti di spesa assunti in base alle medesime leggi.

1. Sono abrogati:
OMISSIS
b) la legge regionale 12 dicembre 1984, n. 62;
OMISSIS
2. A partire dall' esercizio finanziario 1993 gli impegni assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate al comma 1, per i quali non siano ancora intervenute le relative liquidazioni ed erogazioni, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 13006 di nuova istituzione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione degli impianti di spesa assunti in base alle medesime leggi.

1. Sono abrogati:
OMISSIS
c) la legge regionale 28 gennaio 1985, n. 13;
OMISSIS
2. A partire dall' esercizio finanziario 1993 gli impegni assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate al comma 1, per i quali non siano ancora intervenute le relative liquidazioni ed erogazioni, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 13006 di nuova istituzione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione degli impianti di spesa assunti in base alle medesime leggi.

1. Sono abrogati:
OMISSIS
d) la legge regionale 29 aprile 1985, n. 36;
OMISSIS
2. A partire dall' esercizio finanziario 1993 gli impegni assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate al comma 1, per i quali non siano ancora intervenute le relative liquidazioni ed erogazioni, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 13006 di nuova istituzione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione degli impianti di spesa assunti in base alle medesime leggi.

1. Sono abrogati:
OMISSIS
e) la legge regionale 20 agosto 1986, n. 38;
OMISSIS
2. A partire dall' esercizio finanziario 1993 gli impegni assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate al comma 1, per i quali non siano ancora intervenute le relative liquidazioni ed erogazioni, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 13006 di nuova istituzione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione degli impianti di spesa assunti in base alle medesime leggi.

1. Sono abrogati:
OMISSIS
f) la legge regionale 2 dicembre 1986, n. 49;
OMISSIS
2. A partire dall' esercizio finanziario 1993 gli impegni assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate al comma 1, per i quali non siano ancora intervenute le relative liquidazioni ed erogazioni, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 13006 di nuova istituzione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione degli impianti di spesa assunti in base alle medesime leggi.

1. Sono abrogati:
OMISSIS
g) la legge regionale 30 marzo 1988, n. 21;
OMISSIS
2. A partire dall' esercizio finanziario 1993 gli impegni assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate al comma 1, per i quali non siano ancora intervenute le relative liquidazioni ed erogazioni, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 13006 di nuova istituzione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione degli impianti di spesa assunti in base alle medesime leggi.

1. Sono abrogati:
OMISSIS
h) l' art. 14 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20;
OMISSIS
2. A partire dall' esercizio finanziario 1993 gli impegni assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate al comma 1, per i quali non siano ancora intervenute le relative liquidazioni ed erogazioni, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 13006 di nuova istituzione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione degli impianti di spesa assunti in base alle medesime leggi.

1. Sono abrogati:
OMISSIS
i) l' art. 12 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12.
2. A partire dall' esercizio finanziario 1993 gli impegni assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate al comma 1, per i quali non siano ancora intervenute le relative liquidazioni ed erogazioni, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 13006 di nuova istituzione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione degli impianti di spesa assunti in base alle medesime leggi.

2. A partire dall' esercizio finanziario 1993 gli impegni assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate al comma 1, per i quali non siano ancora intervenute le relative liquidazioni ed erogazioni, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 13006 di nuova istituzione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione degli impianti di spesa assunti in base alle medesime leggi.

Art. 13
Norme transitorie

1. Per l' anno 1993, le domande di contributo vanno presentate entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, provvede, sentita la competente commissione consiliare, all' assegnazione dei contributi sulla base delle priorità previste dai commi 4 e 5 dell' art. 5. Le domande presentate sotto il regime delle leggi abrogate con l' art. 12 conservano efficacia purchè compatibili con la presente legge.
2. Per l' anno 1994, fermo restando il termine di presentazione delle domande stabilito dal comma 1 dell' art. 4, la Giunta regionale assume le determinazioni di cui al comma 1, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 14
Norma finanziaria

1. Agli oneri di lire 4.100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995, derivanti dall' attuazione delle iniziative di cui all' art. 2, escluse le lettere h) e i), e i compensi di cui all' art. 10, comma 7 della presente legge, si fa fronte:
a) quanto a lire 2.500 milioni, mediante utilizzo per pari importo della partita n. 3 << Interventi in materia di sport >> del fondo globale spese correnti, iscritta al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1993 e del bilancio pluriennale 1993- 1995;
b) quanto a lire 1.600 milioni mediante riduzione per pari importo degli stanziamenti iscritti ai capitolo 73032, 73040, 73054, 73062 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1993 e del bilancio pluriennale 1993- 1995;
e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 73002, denominato << Interventi regionali per la promozione, la diffusione e la pratica dell' attività sportiva >>, con lo stanziamento di lire 4.100 milioni per competenza e per cassa per l' anno 1993 e di lire 4.100 milioni per la sola competenza per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
OMISSIS
3. Per gli oneri di cui al comma 4 dell' art. 6, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati al capitolo 88030 del bilancio regionale.

2. All' onere di lire 3.500 milioni per l' anno 1993 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1994- 1995 derivante dall' attuazione delle iniziative di cui all' art. 2 lettere h) e i), e dell' art. 6 della presente legge, si fa fronte mediante utilizzo di pari importo della partita n. 3 << Riordino interventi in materia di sport >> del fondo globale spese di investimento di cui al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1993 e del bilancio pluriennale 1993- 1995 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 73006, denominato << Intervento regionali a favore dell' impiantistica sportiva e per la realizzazione di aree e percorsi per il tempo libero >> con lo stanziamento di lire 3.500 milioni per competenza e per cassa per l' anno 1993 e di lire 4.000 milioni per sola competenza per ciascuno degli anni 11994- 1995.
3. Per gli oneri di cui al comma 4 dell' art. 6, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati al capitolo 88030 del bilancio regionale.