Norme in materia di sport e tempo libero
1. La Regione promuove e valorizza le attività sportive, motorie, ricreative, nonchè le relative strutture e servizi, per la formazione e il pieno sviluppo della persona, attraverso la collaborazione degli enti locali, organismi statali, società e associazioni sportive.
1. La Regione, nell' ambito delle funzioni a essa attribuite dall' art. 56
del dpr 24 luglio 1977, n. 616, interviene, in particolare, a favore di
iniziative volte a:
a) promuovere attività sportive e ricreative motorie
finalizzate alla socializzazione e alla promozione del benessere
psicofisico;
b) promuovere l' attività motoria e sportivo - ricreativa dei
soggetti portatori di handicap, anche concorrendo nelle spese per le necessarie
attrezzature sportive;
c) promuovere l' attività motoria e sportivo -
ricreativa degli anziani;
d) promuovere l' organizzazione di manifestazioni
sportive e concorrere al sostegno di quelle di natura promozionale, agonistica e
spettacolare;
e) promuovere la qualificazione e l' aggiornamento tecnico
degli operatori sportivi, avvalendosi anche degli istituti superiori di
educazione fisica, della Scuola dello sport del Coni e delle università ;
f)
favorire la preparazione di atleti nelle apposite scuole approvate dal Ministero
della Pubblica Istruzione, anche mediante la partecipazione a enti, società ,
consorzi e unioni di comuni;
g) effettuare studi e ricerche, convegni e
seminari, in materia di sport, divulgandone cultura e valori;
h) concorrere
alla realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi e
ricreativi, compresa l' impiantistica sportiva scolastica;
i) concorrere alla
realizzazione di aree attrezzate con percorsi pedonali, podistici, ciclabili, a
cavallo, velici, acquatici e sciistici;
l) promuovere e favorire rapporti di
collaborazione tra enti gestori di impianti sportivi ed enti locali, federazioni
sportive, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e associazioni
sportive, al fine del migliore utilizzo degli impianti stessi;
m) sviluppare
la presenza dell' associazionismo sportivo, assicurando servizi e strumentazioni
di supporto all' attività delle società e dei gruppi sportivi;
n) promuovere
e sostenere, in concorso con l' istituzione scolastica, l' organizzazione di
corsi di aggiornamento sulle problematiche dell' attività sportiva e motoria per
educatori degli asili nido, insegnanti di scuola materna, elementare e
secondaria;
o) promuovere la pratica sportiva del personale militare e
favorire l' utilizzo dell' impiantistica sportiva militare anche mediante
apposite convenzioni;
p) favorire la partecipazione ai giochi della gioventù
e studenteschi e a quelli organizzati dalla comunità di lavoro Alpe - Adria.
Art. 3
Destinatari dei contributi regionali
1. Per l' attuazione delle iniziative previste dall' art. 2 possono essere
ammessi a contributo, in conto capitale o in conto interessi, i seguenti
soggetti:
a) le province, i comuni, le comunità montane e loro
consorzi;
b) il Coni, le federazioni sportive nazionali, gli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal Coni, le loro rappresentanze regionali,
nonchè i comitati promossi dagli stessi per le iniziative di cui alle lettere
b), c), d), e), f), g), h), l), m), n) e p);
c) le associazioni disciplinate
dagli artt 12 e 36 del codice civile, aventi sede nella regione, dai cui statuti
si evincano: prevalenti finalità sportive, ricreative e motorie, assenza di fini
di lucro, e l' elezione democratica degli organi di direzione e di controllo,
operanti da almeno un biennio per le iniziative di cui alle lettere a), b), c),
d), g), h), l), m);
d) gli enti morali che, senza fini di lucro, perseguono,
anche indirettamente, finalità motorie e sportive, limitatamente alle iniziative
di cui alle lettere a), b), c) h);
e) le università degli studi del Veneto e
gli istituti superiori di educazione fisica, nonchè le scuole per atleti di cui
alla lett. f) dell' art. 2 con sede nella regione, per le iniziative di cui alle
lettere g) e n);
f) gli organismi rappresentativi a livello provinciale del
Coni, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal Coni, per le iniziative di cui alle lettere b), c), e), h) e
m);
g) gli enti gestori di impianti sportivi, per le iniziative di cui alla
lettera l);
h) la federazione italiana sport disabili e società affiliate,
per le iniziative di cui alle lettere b) e g);
i) le istituzioni scolastiche,
per le iniziative di cui alla lettera p).
1. Le domande di contributo per le iniziative di cui all' art. 2 devono
essere inoltrate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di
ogni anno, corredate dai seguenti documenti:
a) relazione dettagliata per
ogni singola iniziativa, dalla quale emergono tempi, modalità di attuazione,
obiettivi, destinatari;
b) preventivo delle spese e indicazione dei mezzi di
finanziamento.
2. A integrazione di quanto previsto al comma 1, è
richiesto:
a) per le iniziative di cui all' art. 2, lettera e): l' elenco dei
docenti;
b) per le iniziative di cui all' art. 2), lettere h) e i):
indicazione delle caratteristiche tecnico - funzionali dell' opera, la coerenza
della localizzazione dell' intervento con gli strumenti urbanistici vigenti,
disponibilità delle aree, descrizione della dotazione impiantistica generale
dell' area territoriale contermine;
c) per le iniziative di cui all' art. 2,
lettera m): relazione circostanziata sull' attività svolta nel biennio
precedente, approvata dai competenti organi statutari, con l' indicazione delle
spese di gestione e delle iniziative attuate;
d) per le iniziative di cui
all' art. 2, lettera n): parere favorevole dell' autorità scolastica
competente;
e) per le iniziative di cui all' art. 2, lettera 0): parere
favorevole dell' autorità militare.
Art. 5
Programmazione degli interventi e criteri di
riparto
1. A decorrere dal 1994, entro il mese di aprile, per le finalità di cui all'
art. 1, la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dello sport di cui
all' art. 9, sottopone all' approvazione del Consiglio regionale, un documento
contenente gli indirizzi, gli obiettivi, e le priorità settoriali e territoriali
da perseguire nel triennio successivo.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno
la Giunta regionale, sulla base del documento di cui al comma 1 e sentita la
Consulta regionale dello sport:
a) stabilisce l' ammontare complessivo per
gli interventi di cui all' art. 2;
b) determina l' ammontare della somma a
disposizione della Giunta per eventuali interventi di carattere
straordinario.
3. L' ammontare complessivo degli interventi di cui alla lett.
h) dell' art. 2 è determinato dalla Giunta regionale, sentite le province
riunite in apposita conferenza.
4. Sulla base delle determinazioni di cui al
comma 2, lettera a), la Giunta regionale approva le graduatorie delle domande
ammissibili e assegna i relativi contributi, avendo presente anche:
a) per
gli impianti sportivi:
1) la rispondenza alle reali esigenze sportive del
territorio, con riferimento anche alla sua vocazione turistica;
2) la carenza
di strutture e riequilibrio tipologico delle discipline sportive;
3) l'
adeguamento alle normative d' igiene, sicurezza ed eliminazione delle barriere
architettoniche;
4) il completamento degli impianti;
b) per le attività
:
1) promozione della pratica motorio - sportiva dei giovani;
2) il
sostegno di attività sportive svolte in aree particolarmente svantaggiate o non
dotate di impianti.
5. Per la formazione delle graduatorie riguardanti l'
assegnazione dei contributi agli enti locali, hanno titolo di preferenza quelli
che:
a) nella gestione degli impianti e delle attività si avvalgono delle
istituzioni di cui all' art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) al fine
di conseguire un' ottimale gestione di impianti e attività , promuovono forme
associative e di cooperazione ai sensi del Capo VIII della legge 8 giugno 10990,
nº 142;
c) prevedono di realizzare le iniziative attraverso forme di
collaborazione con scuole e associazioni.
6. Per la determinazione dei
parametri tecnici degli impianti e delle attrezzature, oggetto di contribuzione,
la Regione si avvale della consulenza tecnica del Coni ai sensi dell' art. 56
lett. b), del dpr 24 luglio 1977, n. 616.
7. In caso di rinuncia al
contributo subentrano gli esclusi in ordine di graduatoria.
8. Salvo casi di
forza maggiore debitamente documentata, i destinatari di contributo che non l'
abbiano utilizzato, non possono ottenere finanziamenti nell' esercizio
immediatamente successivo a quello considerato.
9. La Giunta regionale, ai
fini della attività di programmazione di cui al comma 1, realizza, in
collaborazione con il Coni, l' aggiornamento e l' elaborazione del censimento
dell' impiantistica sportiva, delle società sportive e degli atleti che la
utilizzano.
Art. 6
Contributi e garanzia fidejussoria
1. L' ammontare del contributo in conto capitale non può superare il 60 per
cento della spesa riconosciuta ammissibile.
2. L' ammontare del contributo in
conto interessi, anche sotto forma attualizzata, nell' ambito delle
disponibilità di bilancio, non può superare il 50 per cento del tasso d'
interesse convenuto per le operazioni di mutuo.
3. La Giunta regionale è
autorizzata a stipulare convenzioni con l' Istituto per il Credito sportivo e
altri istituti di credito, per facilitare la concessione di mutuo a tasso
agevolato per la realizzazione, la ristrutturazione, l' ampliamento e il
miglioramento di impianti sportivi, sulla base di appositi piani volti a
favorire il riequilibrio nel territorio della distribuzione dell' impiantistica
sportiva.
4. I finanziamenti degli impianti e attrezzature sportive di cui al
comma 3, richiesti da società sportive e da enti morali ammessi ai benefici
della presente legge, possono essere garantiti, nel capitale e negli interessi,
da fidejussione regionale. La fidejussione è subordinata alla dimostrazione, da
parte del soggetto richiedente, della totale o parziale carenza di beni da
offrire in garanzia e dalla precisazione delle risorse finaziarie con cui
intende far fronte agli obblighi derivanti dal finanziamento.
Art. 7
Erogazioni di contributi
1. Salvo quanto previsto dall' art. 8. l' erogazione dei contributi concessi
dalla Giunta regionale, ai sensi dell' art. 5, avviene:
a) per il 50%, a
seguito della presentazione da parte degli interessi della dichiarazione che
attesti l' avvio dell' iniziativa;
b) per il saldo, su prestazione di
apposita relazione illustrativa dell' iniziativa svolta, contenente l'
indicazione delle spese sostenute. La relazione deve essere presentata entro il
30 giugno dell' anno successivo, a pena di decadenza del contributo.
2. In
caso di decadenza o di mancata attuazione di iniziative per le quali è stato
assegnato il contributo, la Giunta regionale dispone la revoca del contributo
stesso, destinandolo a iniziative aventi i requisiti richiesti dalla presente
legge, nel rispetto dell' art. 5, comma 7 e precedente al recupero delle somme
eventualmente erogate.
Art. 8
Contributi per impianti sportivi
1. Per l' erogazione dei contributi riguardanti la realizzazione, l'
ampliamento e il miglioramento degli impianti sportivi e ricreativi di cui alla
lettera h) e la realizzazione delle aree attrezzate di cui alla lettera i) dell'
art. 2, si applica quanto previsto all' art. 16 della legge regionale 16 agosto
1984, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine i beneficiari
devono presentare entro 180 giorni dalla comunicazione di ammissione al
contributo, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
a) provvedimento
di approvazione del progetto esecutivo e di assunzione della spesa eccedente il
contributo regionale concedibile, con indicazione del quadro economico di
spesa;
b) parere favorevole del Coni.
2. Ove necessiti, per l'
approvazione dei progetti e la loro realizzazione, si applicano le modalità e le
procedure previste dall' art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dagli artt.
14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. I beneficiari dei contributi di
cui al comma 1 sono obbligati, per 10 anni, a mantenere la destinazione degli
impianti realizzati, fatta salva l' autorizzazione dei mutamento da parte della
Giunta regionale quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non
convenienza della destinazione stessa.
Art. 9
Consulta regionale per lo sport
1. E' istituita la Consulta regionale per lo sport.
2. La Consulta,
costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta dall'
assessore regionale competente per materia o da un suo delegato che la presiede
e da:
a) tre amministratori di enti locali, di cui uno in rappresentanza dei
comuni designati dall' Anci, uno in rappresentanza delle comunità montane
designato dall' Uncem e uno in rappresentanza delle province designato dall'
Urpv;
b) il delegato regionale del Coni;
c) tre rappresentanti delle
federazioni sportive nazionali di cui uno in rappresentanza della Fisd,
designati dalla delegazione regionale Coni;
d) tre rappresentanti degli enti
di promozione sportiva a carattere nazionale, riconosciuti dal Coni,
maggiormente rappresentativi a livello regionale, tenuto conto del numero delle
società sportive o ricreative motorie affiliate, del numero di tesserati e dell'
attività svolta nell' ambito della Regione;
e) un rappresentante per ogni
Istituto superiore di educazione fisica con sede nel Veneto;
f) il
sovrintendente scolastico regionale o suo delegato;
g) un rappresentante
della regione militare nord - est;
h) il dirigente del dipartimento sport e
tempo libero.
3. La consulta, ove tratti di impiantistica sportiva, è
integrata da un esperto designato dalla delegazione regionale del Coni.
4. Le
funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale del dipartimento
sport e tempo libero designato dal Presidente della Giunta regionale.
5. Alle
riunioni della Consulta, possono partecipare, senza diritto di voto, i
consiglieri regionali che compongono la Commissione consiliare competente per
materia.
Art. 10
Funzionamento e attribuzioni della Consulta
regionale per lo sport
1. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura del Consiglio
regionale.
2. La Consulta è convocata dal presidente ed è regolarmente
costituita, in prima convocazione, con l' intervento della metà più uno dei suoi
componenti; in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi
componenti.
3. I rappresentanti di enti e organismi che compongono la
Consulta devono essere designati entro 60 giorni dalla data della richiesta di
designazione.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, la Consulta può
esercitare le proprie funzioni, purchè sia stato designato un numero di membri
non inferiore alla metà più uno.
5. Le deliberazioni vengono adottate a
maggioranza dei voti validi e, in caso di parità , prevale il voto del
Presidente.
6. La Consulta è organo di consulenza della Giunta regionale in
materia di sport e tempo libero, con particolare riferimento alle iniziative
legislative in materia e all' attività di programmazione di cui all' art.
5.
7. Ai componenti la Consulta compete, per ogni seduta il gettone di
presenza previsto dall' art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12,
nonchè il rimborso delle spese di viaggio e di sostegno effettivamente sostenute
per la partecipazione alle sedute, nei limiti previsti per i dirigenti
regionali.
1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali.
1. Sono abrogati:
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 24 agosto 1979, n.
60;
OMISSIS
2. A partire dall' esercizio finanziario 1993 gli impegni
assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate al comma
1, per i quali non siano ancora intervenute le relative liquidazioni ed
erogazioni, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 13006 di nuova
istituzione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi
per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione degli impianti di spesa
assunti in base alle medesime leggi.
1. Sono abrogati:
OMISSIS
b) la legge regionale 12 dicembre 1984, n.
62;
OMISSIS
2. A partire dall' esercizio finanziario 1993 gli impegni
assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate al comma
1, per i quali non siano ancora intervenute le relative liquidazioni ed
erogazioni, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 13006 di nuova
istituzione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi
per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione degli impianti di spesa
assunti in base alle medesime leggi.
1. Sono abrogati:
OMISSIS
c) la legge regionale 28 gennaio 1985, n.
13;
OMISSIS
2. A partire dall' esercizio finanziario 1993 gli impegni
assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate al comma
1, per i quali non siano ancora intervenute le relative liquidazioni ed
erogazioni, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 13006 di nuova
istituzione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi
per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione degli impianti di spesa
assunti in base alle medesime leggi.
1. Sono abrogati:
OMISSIS
d) la legge regionale 29 aprile 1985, n.
36;
OMISSIS
2. A partire dall' esercizio finanziario 1993 gli impegni
assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate al comma
1, per i quali non siano ancora intervenute le relative liquidazioni ed
erogazioni, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 13006 di nuova
istituzione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi
per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione degli impianti di spesa
assunti in base alle medesime leggi.
1. Sono abrogati:
OMISSIS
e) la legge regionale 20 agosto 1986, n.
38;
OMISSIS
2. A partire dall' esercizio finanziario 1993 gli impegni
assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate al comma
1, per i quali non siano ancora intervenute le relative liquidazioni ed
erogazioni, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 13006 di nuova
istituzione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi
per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione degli impianti di spesa
assunti in base alle medesime leggi.
1. Sono abrogati:
OMISSIS
f) la legge regionale 2 dicembre 1986, n.
49;
OMISSIS
2. A partire dall' esercizio finanziario 1993 gli impegni
assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate al comma
1, per i quali non siano ancora intervenute le relative liquidazioni ed
erogazioni, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 13006 di nuova
istituzione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi
per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione degli impianti di spesa
assunti in base alle medesime leggi.
1. Sono abrogati:
OMISSIS
g) la legge regionale 30 marzo 1988, n.
21;
OMISSIS
2. A partire dall' esercizio finanziario 1993 gli impegni
assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate al comma
1, per i quali non siano ancora intervenute le relative liquidazioni ed
erogazioni, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 13006 di nuova
istituzione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi
per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione degli impianti di spesa
assunti in base alle medesime leggi.
1. Sono abrogati:
OMISSIS
h) l' art. 14 della legge regionale 6
settembre 1991, n. 20;
OMISSIS
2. A partire dall' esercizio finanziario
1993 gli impegni assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali
abrogate al comma 1, per i quali non siano ancora intervenute le relative
liquidazioni ed erogazioni, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 13006 di nuova
istituzione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi
per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione degli impianti di spesa
assunti in base alle medesime leggi.
1. Sono abrogati:
OMISSIS
i) l' art. 12 della legge regionale 28
gennaio 1992, n. 12.
2. A partire dall' esercizio finanziario 1993 gli
impegni assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate
al comma 1, per i quali non siano ancora intervenute le relative liquidazioni ed
erogazioni, sono trasferiti ai capitoli 73002 e 13006 di nuova
istituzione.
3. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi
per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione degli impianti di spesa
assunti in base alle medesime leggi.
2. A partire dall' esercizio finanziario 1993 gli impegni assunti nei
capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali abrogate al comma 1, per i
quali non siano ancora intervenute le relative liquidazioni ed erogazioni, sono
trasferiti ai capitoli 73002 e 13006 di nuova istituzione.
3. Le leggi
regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei
rapporti sorti e per l' esecuzione degli impianti di spesa assunti in base alle
medesime leggi.
1. Per l' anno 1993, le domande di contributo vanno presentate entro il
termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La Giunta
regionale, provvede, sentita la competente commissione consiliare, all'
assegnazione dei contributi sulla base delle priorità previste dai commi 4 e 5
dell' art. 5. Le domande presentate sotto il regime delle leggi abrogate con l'
art. 12 conservano efficacia purchè compatibili con la presente legge.
2. Per
l' anno 1994, fermo restando il termine di presentazione delle domande stabilito
dal comma 1 dell' art. 4, la Giunta regionale assume le determinazioni di cui al
comma 1, sentita la competente commissione consiliare.
1. Agli oneri di lire 4.100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995,
derivanti dall' attuazione delle iniziative di cui all' art. 2, escluse le
lettere h) e i), e i compensi di cui all' art. 10, comma 7 della presente legge,
si fa fronte:
a) quanto a lire 2.500 milioni, mediante utilizzo per pari
importo della partita n. 3 << Interventi in materia di sport >> del
fondo globale spese correnti, iscritta al capitolo 80210 dello stato di
previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1993 e del bilancio
pluriennale 1993- 1995;
b) quanto a lire 1.600 milioni mediante riduzione per
pari importo degli stanziamenti iscritti ai capitolo 73032, 73040, 73054, 73062
dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1993 e del
bilancio pluriennale 1993- 1995;
e contemporanea istituzione nel medesimo
stato di previsione del capitolo 73002, denominato << Interventi regionali
per la promozione, la diffusione e la pratica dell' attività sportiva >>,
con lo stanziamento di lire 4.100 milioni per competenza e per cassa per l' anno
1993 e di lire 4.100 milioni per la sola competenza per ciascuno degli anni 1994
e 1995.
OMISSIS
3. Per gli oneri di cui al comma 4 dell' art. 6, si fa
fronte con i fondi annualmente stanziati al capitolo 88030 del bilancio
regionale.
2. All' onere di lire 3.500 milioni per l' anno 1993 e di lire 4.000 milioni
per ciascuno degli anni 1994- 1995 derivante dall' attuazione delle iniziative
di cui all' art. 2 lettere h) e i), e dell' art. 6 della presente legge, si fa
fronte mediante utilizzo di pari importo della partita n. 3 << Riordino
interventi in materia di sport >> del fondo globale spese di investimento
di cui al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio
finanziario 1993 e del bilancio pluriennale 1993- 1995 e contemporanea
istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 73006, denominato
<< Intervento regionali a favore dell' impiantistica sportiva e per la
realizzazione di aree e percorsi per il tempo libero >> con lo
stanziamento di lire 3.500 milioni per competenza e per cassa per l' anno 1993 e
di lire 4.000 milioni per sola competenza per ciascuno degli anni 11994-
1995.
3. Per gli oneri di cui al comma 4 dell' art. 6, si fa fronte con i
fondi annualmente stanziati al capitolo 88030 del bilancio
regionale.